Disciplina transitoria per chi ha conseguito o conseguirà la laurea magistrale in psicologia

Il percorso di abilitazione viene sostituito dal conseguimento di “almeno 30 crediti formativi universitari”, acquisiti con “lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio”. La legge precisa che le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione dei tirocini sono previste nell’ambito della disciplina delle lauree e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio

L’articolo 6 / comma 1 stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell’esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.

Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti “dalla presente legge” in base ai previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

Una disciplina transitoria (art. 7) per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che questi ultimi acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.

Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Quanto alla durata e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, esse sono individuate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valutazione del citato tirocinio, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

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