CdS 1/6/22: solamente i massofisioterapisti iscritti all’Ordine TSRM PSTRP sono professione sanitaria
Con la sentenza 4513 del 01-06-22, il CdS, aderendo pienamente alla tesi sostenuta dai controricorrenti, ha confermato che l’art. 1 L. n. 145/2018, pur abrogando l’art. 1 della L. n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’ a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018. Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, co. 4 bis, della L. n. 42/99 (introd. dalla L.145/18). L’istituzione dell’ele. spec. per i MFT è avvenuta, dunque, proprio al fine di colmare il divario presente fino a quel momento tra i professionisti che hanno conseguito il diploma di MFT prima del 17/3/99 e coloro che lo hanno conseguito dopo quella data e che hanno maturato un livello di esperienza di almeno 36 mesi, così sanando le storture delle professioni sanitarie. È sancito dalla sentenza n°4513, la quale chiarisce la ratio dell’intervento legislativo di istituzione degli ele. spec. recato dalla L. 145/2018: “istituire gli ele. spec. delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.
“È, infatti, di tutta evidenza come tale regolarizzazione non potesse che essere volta al passato sanando situazioni di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di guisa che il possesso del requisito esperenziale si rivela un aspetto qualificante – e dunque da ritenersi consustanziale – nel progetto normativo”.
D’altra parte, il CdS ha chiarito che a nulla rileva l’autonoma collocazione della disposizione sui massofisioterapisti all’interno di un articolo (l’art. 5 del DM 9.8.2019) diverso da quello dedicato alle altre professioni sanitarie: “tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria. Non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale”.
In sostanza, viene riconosciuto che “nella suddetta prospettiva di sanatoria, rivolta al passato, il legislatore ha inteso regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento”.
Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di professionisti sanitari e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.
Il CdS ribadisce sul punto – smentendo categoricamente quanto affermato dal MdS – che non vi è alcuna differenza tra gli elenchi di cui all’art. 1 e quello di cui all’art. 5 del DM del 9 08 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria. Secondo il CdS “è evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico”.
COMUNICATO F.I.MFT (Federazione Italiana Masso-Fisioterapisti) www.fimft.it
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