Tirocini psicologia: caos università per inadempienza decreto del 20/6/22
Gentile direttore,
la Legge n. 163/2021 recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti ha modificato le modalità attraverso cui sarà possibile conseguire nel prossimo futuro l’abilitazione professionale per alcune professioni sanitarie. La norma prevede che l’abilitazione allo svolgimento della professione di psicologo avverrà in concomitanza con l’esame finale per il conseguimento della laurea e consisterà in una “prova pratica valutativa delle competenze professionali” acquisite nell’ambito del tirocinio.
Come previsto dalla Legge n. 163/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno recentemente adottato i decreti attuativi della riforma, nello specifico:
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022, che detta disposizioni in merito al nuovo tirocinio pratico-valutativo, alla successiva prova pratica e che adegua i corsi di laurea alla finalità della norma;
- il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022 (rettificato dal Decreto Ministeriale n. 1019 del 8 agosto 2022), che detta le disposizioni transitorie specifiche per chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo il previgente ordinamento;
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022, che detta le disposizioni transitorie specifiche per chi consegue o ha conseguito la laurea in psicologia secondo il previgente ordinamento.
Il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022, stabilisce che: “Il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università per una durata complessiva pari a 750 ore”. Pertanto, sia i laureati che hanno già iniziato il tirocinio (che stanno concludendo il primo semestre di tirocinio professionalizzante 500 ore), ma non lo hanno ancora concluso al momento dell’entrata in vigore del DM 554 (ovvero, il 6 giugno 2022), sia coloro che devono ancora iniziare il tirocinio per la prima volta, dovranno svolgere 750 ore complessive di tirocinio.”
A differenza di diversi atenei che hanno tempestivamente adottato il decreto modificando il regolamento interno di tirocinio, ad oggi molte università italiane non hanno comunicato tempestivamente l’entrata in vigore del decreto (in vigore dal 20 giugno 2022) , In tal senso, ai sensi del D. Inter. N, 567 del 20/6/22 i laureati che dovranno iniziare il tirocinio e per chi lo ha già iniziato, dovranno svolgere 750 ore anziché 1000 ore. Si invitano i laureati a comunicare alle segreterie di competenza l’attuazione del decreto ed eventualmente diffidare il mancato adempimento.
Fulvio Vitale
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