ECM anche ai massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale TSRM PSTRP
Il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della Federazione Italiana Massofisioterapisti (AIMFI, AIMTES e AMS) e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dagli ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto i suddetti, a differenza dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professione sanitaria”.
Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’AGE.NA.S, secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.
Secondo il TAR. la L. n. 145/2018 ha invece sostanzialmente riconosciuto i massofisioterapisti iscrittisi nell’elenco speciale ad esaurimento di cui al dm. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) come PROFESSIONE SANITARIA. Gli stessi sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto, si sono iscritti ai corsi professionali non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era ancora qualificato nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute, come “professione sanitaria non riordinata”, conseguendo così il diploma entro il 2015 e maturando 36 mesi di esperienza lavorativa prima dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018.
Come rimarcato dal TAR. l’art. 1 della L. n. 145/18 ha autorizzato, i massofisioterapisti iscritti negli elenchi ad esaurimento, istituiti presso la F.N.C.P.T.S.R.M., a continuare a svolgere la professione sanitaria per salvaguardare l’affidamento di tutti quei professionisti che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività, in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.
Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’AGE.NA.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2019 – e tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari, possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data dal 01.01.2023.
La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la PROFESSIONE SANITARIA e la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per la quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.
Gaspari Guido – Vice Presidente F.I.MFT (Federazione Italiana Masso-Fisioterapisti) www.fimft.it
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