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Tar Lazio: “Il massofisioterapistia non è professione sanitaria”. La F.I.MFT ricorre al CDS

I giudici amministrativi del TAR LAZIO con la sentenza N. 15121/2024 del 24/07/24 hanno respinto un ricorso proposto da quasi 400 massofisioterapisti che chiedevano l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Salute ha respinto la loro richiesta di qualificarli come “professionisti sanitari”, e non come “operatori sanitari”.

Il Tar ha ritenuto che il Dm dell’agosto 2019, nell’istituire presso gli Ordini l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti “ha in sostanza consentito a costoro di poter continuare a svolgere l’attività pregressa, con la precisazione però che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni”. E “la finalità appare quella di salvaguardare e rendere maggiormente trasparente, anche mediante l’iscrizione in un elenco speciale, la posizione di quanti hanno continuato a prestare la loro attività come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi maturando così una esperienza triennale, pur senza essere in possesso del titolo statale richiesto, consentendo così loro di continuare a svolgere tale attività e pur in assenza dell’equipollenza del titolo al diploma universitario in base alla disciplina transitoria ed eccezionale”.

La Federazione Italiana Massofisioterapisti ha comunicato di impugnare la citata sentenza “in quanto si pone in stridente contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, che ha sempre interpretato l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018 nel senso che sono divenuti meri “operatori di interesse sanitario” esclusivamente i massofisioterapisti privi dell’esperienza professionale triennale, mentre i massofisioterapisti inseriti nelle liste “ad esaurimento”, di cui al dm. 9 agosto 2019, continuano a rivestire la qualifica di “PROFESSIONISTI SANITARI”. Nel frattempo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato, si evidenzia come nulla sia cambiato in merito alla qualificazione come professionisti sanitari dei Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019, i quali pertanto «possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento» (così l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018), ossia ad effettuare IN AUTONOMIA «il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA»”