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Il diritto dei massofisioterapisti iscritti all’ESE di vedersi riconosciuta l’equivalenza

Cosma Francesco Paracchini – Elenco speciale ad esaurimento di Brescia n.24

La recente sentenza del TAR Lazio n.15121-2024 ha dato adito a molte interpretazioni anche strumentali e di spicciola interpretazione. In verità Il TAR del Lazio  ha ribadito che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento (ESE) rientrano nella previsione dell’art.1 comma 537 della legge 145-2018. Infatti i giudici nella loro pronuncia scrivono:“Ferma restando la possibilità per costoro di accedere alle procedure di equivalenza, laddove ne sussistano i presupposti (si vedano sul punto i commi 5 e 6 dell’art. 1 del D.M. 9.8.2019 applicabili anche ai massofisioterapisti in base al rinvio di cui all’art. 5 co. 2 dello stesso D.M.)”.

Semmai mi sorprende che giudici e il Ministero della Salute ignorino, dal 2019 ad oggi, quanto prevede l’art.1 comma 541 della legge 145-2018. Tale comma dimostra pacificamente quanto i corsi di massofisioterapisti, autorizzati dalle regioni sino al 31.12.2018, erano orientati rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il dossier della legge di bilancio 2018 sosteneva riferendosi proprio ai corsi di massofisioterapisti: “…soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta“. Tant’è vero che il comma successivo, ovvero il 542, ha abrogato l’art. 1 della legge n.403 del 1971 che, sino al 31.12.2018, inquadrava sia l’autorizzazione dei corsi che lo status giuridico del massofisioterapista quale professione sanitaria. Perché ad oggi i massofisioterapisti iscritti negli ESE sono considerati, in senso lato, “operatori di interesse sanitario”?

Va fatta una premessa nel merito alla legge 42/1999: da 25 anni la legge in questione prevede che per svolgere una qualsiasi professione sanitaria un individuo sia in possesso di una laurea, o di un diploma equipollente, o diploma equivalente. Un’altra peculiarità della legge n.42/1999 è la transitorietà del provvedimento di equivalenza da adottare, i cui effetti devono essere ben definiti dal punto di vista temporale. Gli attuali massofisioterapisti iscritti agli ESE non possiedono alcuno degli status giuridici citati e nemmeno una laurea in fisioterapia. Gli iscritti agli ESE possono continuare ad operare come professionisti grazie all’elemento esperienziale che in via eccezionale (rispetto alle prerogative della legge 42/99 sopra menzionate)  e transitoria  consente ai massofisioterapisti, con regolare iscrizione, di continuare a svolgere con autonomia professionale e dignità di professione sanitaria  le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento (fisioterapista). Essendo in atto un riordino (previsto dal Legislatore nei dossier del 27.12.2018 della legge di bilancio n. 145- 2018 : “…. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare….”) non conta come i massofisioterapisti sono definiti oggi , in una fase transitoria, poiché una volta attivate le procedure di equivalenza da parte del Ministero della Salute di concerto col MIUR, i massofisioterapisti iscritti agli ESE saranno equiparati giuridicamente ai fisioterapisti. Ecco perché mi interessa la proposta definitiva quale soluzione dei nostri problemi e non certo delle soluzioni temporanee o posticce che ogni giudice può rivedere. 

Il Ministero della Salute non è forse uscito vincitore dalla recente pronuncia del TAR Lazio? Allora, piaccia o non piaccia, si rispetti quanto sancito! Tutto quanto premesso invito, sin da ora e pubblicamente, il Ministero della Salute ed il MIUR ad attivare le procedure di equivalenza come prevede la legge n. 145-2018, il DM 9.8.2019 e la recente sentenza del TAR Lazio. La procedura di equivalenza dovrà rimanere aperta almeno sino al 31.12.2026.