Massofisioterapisti: ecco la sentenza del Consiglio di Stato del 16/11/2021

COMUNICATO STAMPA

Il ricorso proposto da ISTITUTO ENRICO FERMI PERUGIA S.r.l contro la REGIONE UMBRIA per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 00048/2021, concernente la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi per massaggiatore massofisioterapista in precedenza rilasciata all’Istituto Fermi, investe la tematica della permanenza nell’ordinamento della figura del massaggiatore massofisioterapista sulla qualificazione normativa del massofisioterapista, dequotandolo da “professionista sanitario” a “operatore di interesse sanitario

Per inquadrare il contesto nel quale si inserisce la norma abrogativa occorre ricordare che il massofisioterapista ha fatto la sua prima comparsa nell’ordinamento quale soggetto esercente una “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”, con la Legge n. 570/1961 (istitutiva della Scuola Nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze); solo per effetto della L. 403/1971 (recante “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”), l’attività in parola è stata inquadrata tra le “professioni sanitarie non riordinate”: l’art. 1 (oggi abrogato) prevedeva, infatti, che “La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità [successivamente sostituita dall’autorizzazione regionale – n.d.r.], sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”. 

In una terza fase, avviatasi nel contesto del processo di riordino professioni sanitarie (di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992), la figura del massofisioterapista è stata ricollocata tra quelle degli “operatori di interesse sanitario”. 

A queste indicazioni si è nel tempo uniformato il Ministero della Salute, qualificando il massofisioterapista dapprima come “professione sanitaria non riordinata” e poi, dal 2013 ad oggi, come “operatore di interesse sanitario”.

Nel descritto contesto, che si è caratterizzato per successive stratificazioni normative e che dal 2013 ad oggi si era già assestato su una qualificazione del massofisioterpista quale “operatore di interesse sanitario”, è intervenuto l’art. 1, comma 542, della l. n. 145/2018, il quale ha disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato”.

La previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 L. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”).

LEGGI LA SENTENZA COMPLETA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 16/11/2021

1 commento

Nicola

Nonostante tutto, ancora oggi i Massofisioterapisti iscritti regolarmente all’ordine non possono lavorare in ADI. Perché??? cosa sta facendo il TSRM ??

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