L’etichettatura degli alimenti

In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti.

L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in rrore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.

L’operatore è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.

Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.

Informazioni obbligatorie

L’etichetta apposta su un alimento dove contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  • la denominazione dell’alimento
  • l’elenco degli ingredienti
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
  • la quantità netta dell’alimento
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • una dichiarazione nutrizionale

Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere inferiore a 0.9 mm.

Informazioni facoltative

Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • non inducono in errore il consumatore
  • non sono ambigue né confuse
  • si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti
  • non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie

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