Spif ar risponde ad Aifi: fisioterapista di famiglia o di comunità? L’essenziale è interrompere la “filiera”
COMUNICATO SPIF AR
Ho letto con molta attenzione l’articolo pubblicato su sanità informazione nel merito di quanto rappresentato dall’esponente di AIFI.
Una lettura più approfondita del ddl AC 2674 recante “ Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia e di assistenza fisioterapica domiciliare”, avrebbe permesso di pervenire a conclusioni interpretative diverse e cogliere l’essenza del testo, che sicuramente potrà essere emendato anche in maniera migliorativa in sede di discussione in XII Commissione.
Si contesta che l’eventuale “convenzionamento” del fisioterapista ( ma ciò non è definito nel ddl ), porterebbe ad un allontanamento dalla costruzione del team territoriale multiprofessionale.
Nulla di tutto ciò.
Infatti la relazione illustrativa richiama il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce una più moderna organizzazione dei servizi territoriali, attraverso modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate AFT, ma anche forme organizzative multiprofessionali, determinando in tal modo , il pieno coinvolgimento delle Professioni Sanitarie, tra cui infermieri, fisioterapisti, ecc. L’aspetto del rapporto di lavoro , ovvero se il fisioterapista debba essere in convenzione o dipendente , potrà essere affrontato in sede referente, non è questo l’elemento determinante. Che l’esponente di AIFI si sia soffermato solo sulle evidenze dell’art.2 , tralasciando dalla sua analisi gli art. 1 e 3 , ci lascia un po’ perplessi.
Infatti l’intero impianto del ddl ha contenuti ben più complessi come si può evincere , tra l’altro, all’art. 1 lett. e) dove è prevista la revisione del modello organizzativo distrettuale che valorizza e responsabilizza le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari ……., all’art. 3 , comma 2 , viene sancito il principio di strettissima collaborazione con il m.m.g., , al comma 4 , che l’attivazione è determinata da quest’ultimo e al comma 5 è stabilito che è tenuto a valutare la necessità dell’assistenza fisioterapica, rimanendo in capo allo stesso, per come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità clinica del paziente a 360°, lasciando al fisioterapista la responsabilità prevista dalle competenze del profilo professionale.
Pertanto, pensare che il fisioterapista , come rappresentato dall’esponente di AIFI, agisca isolatamente sui bisogni del paziente , non trova assoluto riscontro nel testo. Sarà stata una libera interpretazione di AIFI. Forse non si conosce a fondo che , in atto il m.m.g. sia all’interno delle UVM le quali definiscono il PAI e l’erogazione , anche in ADI, viene affidata ad Enti privati convenzionati, vedasi Coop ecc.
A nostro avviso il ddl si propone di interrompere la “filiera” e come O.S. di categoria dobbiamo sostenere e difendere il diritto dei colleghi, in quanto lavoratori, dalle ingerenze continue da chi utilizza l’assistenza alle persone con disabilità anche e soprattutto per trarne profitto.
Infine, la paternità di questa grandissima iniziativa lasciamola, come previsto dalla nostra Costituzione , al Parlamento Italiano che è l’Organo primario a fare le leggi.
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