Laurea in fisioterapia all’estero: ecco la procedura per il riconoscimento. Attenzione alle truffe per titoli non abilitanti

Requisito fondamentale per intraprendere un percorso formativo all’estero è accertarsi della legittimità e accreditamento dell’Università presso il Consolato Italiano sul territorio estero. I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale. La Dichiarazione di Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini dell’eventuale riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli (per fisioterapia e professioni sanitarie, di competenza esclusiva del Ministero della Salute) o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane (Ministero dell’istruzione – Università e Ricerca per l’equipollenza accademica dei dottorati Ph.D.).

Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta ”Postilla dell’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. La ”Postilla dell’Aja” non sostituisce la Dichiarazione di Valore.

I fini per i quali puo essere richiesta la Dichiarazione di valore sono i seguenti:
a) proseguimento degli studi scolastici e universitari;
b) iscrizione presso le Università;
c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);
d) equipollenza.

FILIAZIONE (UNIVERSITA’ ESTERE CON PERCORSO FORMATIVO IN TERRITORIO ITALIANO)

Prima di tutto va ricordato che la legge 4 del 1999 prevede la cosiddetta ‘filiazione’, secondo cui “università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro possono svolgere in Italia parte dei propri corsi (intesi come materie, e non interi corsi di laurea, compresi i periodi di tirocinio) se prima dell’inizio della loro attività in Italia trasmettono al ministero dell’Università, al ministero dell’Interno e al ministero degli Esteri “copia dell’atto con cui è stato deliberato l’insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio”. Attualmente, sulla base delle informazioni diffuse dall’apposita Conferenza di Servizi istituita presso il ministero della Salute, risulta che nessuna università abbia richiesto la necessaria autorizzazione. Inoltre, alcuni Consolati e Ambasciate italiane all’estero hanno dichiarato con certezza che i periodi di tirocinio svolti in Italia, in assenza dell’autorizzazione prescritta, sono da considerare al di fuori del curriculum di studi: ne consegue che il monte ore del percorso di studi è inferiore a quello previsto in Italia, il che rappresenta presupposto per applicare una misura compensativa, ovvero un ulteriore periodo di tirocinio o il superamento di una prova di esame, per i quali deve essere corrisposta una somma che varia in relazione alla misura compensativa applicata. In alcuni casi, le Autorità competenti del Paese di origine del titolo (ovvero le istituzioni che hanno la competenza su quella specifica professione) hanno dichiarato che determinate Università (private) non hanno avuto l’autorizzazione neanche nel Paese di origine.

PROCEDURA RICONOSCIMENTO

Riconoscimento della qualifica di fisioterapista conseguita in un Paese dell’Unione Europea, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE

La proceduraLa procedura

Per ottenere il riconoscimento della qualifica di fisioterapista conseguita in un Paese UE, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), ai fini dell’esercizio In Italia della corrispondente professione l’interessato deve presentare domanda al Ministero della Salute accompagnata da tutta la documentazione indicata nella modulistica.

Qualora la documentazione pervenuta non sia completa, l’Ufficio richiede l’integrazione dei documenti mancanti.

Al termine dell’istruttoria può essere emesso:

  • un decreto di riconoscimento;
  • un decreto di riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego.

Chi può richiederloChi può richiederlo

Cittadini comunitari, cittadini della Confederazione Svizzera e cittadini dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) che hanno conseguito il titolo di fisioterapista, in un Paese dell’UE, nell’Area SEE o nella Confederazione Svizzera.

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

L’interessato deve fare domanda di riconoscimento della qualifica al Ministero della Salute attraverso il Modulo Online.
Il sistema genera un file PDF che può essere firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata (Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS), o stampato, firmato e scansionato.
Il modulo B5 – fisioterapista firmato e la documentazione richiesta nell’Allegato B5 vanno inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata seguendo le istruzioni fornite nella sezione ‘Come si presenta la richiesta’.

ModuliModuli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgrups@postacert.sanita.it
    Oggetto: cognome – nome – data nascita – nazione conseguimento della qualifica – riconoscimento qualifica fisioterapista
    Istruzioni aggiuntive: Da allegare: istanza, CONTABILE di bonifico (NO la disposizione e NO l’inoltro di bonifico) e la documentazione prevista in formato PDF (NO SCREENSHOT, NO FOTO, ecc.), in modo che ad ogni documento richiesto corrisponda un solo file (NO unico PDF con tutti i documenti). ATTENZIONE: il bonifico bancario è l’unico metodo di pagamento accettato (NO MARCA DA BOLLO)
  • E-Mail
    Indirizzo email destinatario: dgrups@postacert.sanita.it
    Oggetto: cognome – nome – data nascita – nazione conseguimento della qualifica – riconoscimento qualifica fisioterapista
    Istruzioni aggiuntive: Da allegare: istanza, CONTABILE di bonifico (NO la disposizione e NO l’inoltro di bonifico) e la documentazione prevista in formato PDF (NO SCREENSHOT, NO FOTO, ecc.), in modo che ad ogni documento richiesto corrisponda un solo file (NO unico PDF con tutti i documenti). ATTENZIONE: il bonifico bancario è l’unico metodo di pagamento accettato (NO MARCA DA BOLLO)

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

Quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: bonifico bancario da 16€; vedere “Modalità di pagamento”

Modalità di pagamento

  • Bonifico Bancario
    Intestatario del C/C: Bilancio dello Stato Capo VIII-Capitolo 1205-art1
    IBAN: IT07Y0100003245348008120501 (BIC: BITAITRRENT)
    Causale: Cognome Nome. Imposta di bollo istanza riconoscimento qualifica fisioterapista
    Ulteriori istruzioni: Da allegare copia della Contabile del bonifico

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l’esito

  • Posta tradizionale
  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l’esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

  • Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 07/09/2005;
  • Direttiva n. 2006/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2006;
  • Decreto legislativo n. 206 del 09/11/2007.

Riconoscimento di un titolo professionale sanitario conseguito in un Paese extracomunitario ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività professionale di fisioterapista

Per ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria,l’interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione indicata nella modulistica.
Qualora la documentazione non è completa l’ufficio richiede l’integrazione dei documenti mancanti. Al termine dell’istruttoria può essere emesso:

  • un decreto di riconoscimento;
  • un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego;

Chi può richiederloChi può richiederlo

Cittadini non comunitari, cittadini non comunitari il cui titolo è stato già riconosciuto da un Paese dell’U.E., cittadini comunitari

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Il modulo di domanda di riconoscimento del titolo debitamente compilato e la documentazione richiesta nell’allegato D2-7

ModuliModuli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) – Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
    Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
  • Consegna a mano
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

Quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: Richiesta marca da bollo

Marca da bollo: Euro 16,00 per ogni titolo da riconoscere, da applicare sulla domanda

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l’esito

  • Posta tradizionale

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l’esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

  • Direttiva 2005/36/CE ;
  • Direttiva 2006/100/CE;
  • Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 ;
  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
  • Legge 30 luglio 2002, n.189;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n.394;

FONTE

https://www.salute.gov.it/portale/home.html

https://aifi.net

https://web.camera.it/parlam/leggi/99004l.htm

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